De Statuti l 41
3 i effì conila per fede del Riceuitore * Stat. 5 2. Tefor. II quale fe daalcuno indebitamente per debitore, è tenuto à rifarcire ogni danno.'Ord. 75. Tefor.
pebiti dei Fratelli defonti non fi pagano, fe non apparifcono legittima-mente, & autenticamente. Stat. 59. Tefor. Non apparifcono auten-ticamente con polizza priuata , fe non è firmata dal Marefcialle in_,Conuento . Ord. 1. contrari. E fuori da quattro Comendatori. Stat .14. Prior. I debiti del Teforo fi graduano in primo luogo . Stat. 73.,£5° Ord. 60. Tefor. Ma non già, fe fono per fuccefiìone . Conf. 11. 1Ottobre 1629. Conf. 29. Ottobrefeguente. O’ per ce filone . Stati7 3. Tefor. fecondo la nuota a compilatione. In fecondo luogo i de-'bstide Penfionifti: Mà lopra i frutti delle Comende di quell’anno me-demo. Ord. óo.Tefor. Et vn’annata,e rata, e tré annate al più ; Sedel credito han publico Inftromento, ò polizza fottofcritta dal debito-re : ò fe mollerò lite fopra il pagamento. Ord. 60. Tefor. Interzoluogo i debiti dei Sementi. Ord. 60. Tefor. Che riuoca lo Stat. 73. 1Tefor. Che vuole che i Sementi fian graduati in fecondo luogo : On-de quelli rimangono nel terzo, mà d’vn’anno di falario, e tré al più,e fe per lite molla, ò fcrittura apparifcono creditori di maggior fiamma.O rd. 62. Tefor. Gli altri debiti fi pagano fecondo il lus comune». 5Stat. 73. Tefor.
Debiti dei Fratelli defonti non fi pagano coi mortori), e vacanti. Stati60. 64.1 efor. Ne coi beni (labili, fe non in difetto dei mobili. Necollo fiato della Comenda . Stat. 59. Tefor. Debiti fopra le cafe co-’me li paghino . Ord. 5. contr.
Debiti non ponno contrarre i Comendatori della Germania , che ponnoedere di pregiuditio alle Comende , & ai Succelìori. Ord. 2. contri,Chi e aggradato di debiti,non può-elfere ammefio nell’Ordine noftro.'Stat. i.ii*riceu.
DECRETI CRIMINALI.
D I Decreti Criminali non fi dà copia,eccetto per hauer i Caraùanifìiabbandonata la Galera. Ord. 1 3 .proibit.
D e l 1 n q_v enti;
P Er li Delinquenti non ponno pregare i Fratelli, fin che fia data IaJSentenza, Se allora ponno pregare, che fia moderata la pena», i
F Stat. 7.
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