De Statuti . 1 ^
Concettione. Conf. n. Acrile 1676 ., E Tetto quali pene. Ordì29. Cbief La quale non è in offeruanza . A chi fian tenuti Confetfar-fi. Stat.7. Cbief. Per amminiltrare i Sagramenti ai Fratelli Alemani,può mandarli dal Conuento di Colonia , ò Argentina vn Capellanod’Obbedienza, da approuarfi dal Prior della ChieTa. Ord. 28. CbiefConfelTarfi, e far diTpropriofon tenutiiFratelli, che s’imbarcano.Seat. 6. Cbief Confeliarfi, e Communicarfi fra ventiquattro hore de-uono i Fratelli, entrati che fono nell’ Infermeria. S tat. 1 C. ofpit. Siconfefiano, e communicano i fedeci Elettori del Gran Maefiro primadi procedere alla Tua Elettione. Stat. 1. elett. ConfelTandofi, e Com-municandofi non deuono deporre la Spada , in virtù dello Stat. 33.Cbief. Che vuole, che i Fratelli communicandofi publicamenre in_,alcuna felliuità, portino il manto di punta, del quale hanno cinta laSpada. Confeliarfi, e communicarfi deuono i Nouitij prima di pro-fefiare. Stat. 1. riceu. Confeliarfi , e communicarfi deuono i Chieri-ci, e Donati tante volte l’anno, quante gl’altri Fratelli. Stat.qi5. Cbief.
CONSERVATO!*. CONVENTVALE
C Onferuator Conuenruale alfifteal gouerno del Teforo^ come vnodei Signori del Teforo. Stat. 5 6 ., £2° Ord. 9. Tefor ., E comeMiniftro fubordinato ai Signori medemijanticamente fi eleggeua cosìCaualiere, come Capellano , ò Seruente &c. Stat. 5 5. Tefor. Hog-gidì fi elegge di tré in tré anni dal Configlio compito, fenza che pof-fa confermarli finito il triennio. E termina la Tua carica celebrandoli ilCapitolo Generale. Ord. 2 6. Tefor. II quale elegge nuouo Confer-itore, ò conferma il vecchio. Ord. 27. Tefor. Per confuetudintu,s’ elegge per turno delle lingue 5 e dello fiato di Caualiere, e della pic-cola Croce : Ma foprauenendogli la Gran Croce continua fino allafine del triennio. E vacando la carica prima del triennio,il Succellorcperi! tempo, che manca s’elegge della lingua rnedema. Conf. 14;M ar*o i 6 *3. ab Jncarnat.^e 9. Aprile 1669. Ha cura dei danari,e beni mobili del Teforo, che li confegnano i Venerandi Procura-tori, e deuedifiribuirJi fecondo il loro ordine. Stat. 55. Tefor ., efecondo il prezzo da loro importo . Ord 28. Tefor. Non può com-prar robbe fenz’ordine dei Superiori. Ord. 18. Tefor. E’tenutoàpagare del proprio i danari rubbatigli. Ord. 73. Tefor. Deue hauerle mifure, e peli conforme à quelli della Piazza. E fenza il fuo Mi :
E a furatore ?