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pef mancanza di chi voglia, o paisa profeguire le côntracfittioni , 1644ancorche giufte , e legitime , fi deputino dal Configlio 4 Commif- Ijniuîu-farij de lie 4 Nationi , che llano Comendatori intendenti con 25. ,lf ^ Co,nan md’antianicà con titolo di Confervatori della Nobiltà, ePuri- ¿dU Ha-ndelte Religione, a’quali fia tenuta ogni Lingua, e Priorato date b iù , eiftruttioni necefsarie per ifcritco di ció, che fono obligati di prova- Tmu.re quelli, che pre ten dono efscr in eífi 1 iceuuti, & occorrcndo chele Prove di chi pretende ricettione in uno de' tré gradi di Cavalie-re > di Capellano, o Servente d’ armi fiano, ancorche da un folocontradette, i Procuratori deHe Lingue , o Priorati habbiano fubi-to a confegnar loro le dette Prove aífinche le riveggano , e fenta-no tanto il Contradicente, quanto il Contradetto , volendo infor-marli de’ motivi, e ragioni ioro. E volendo il Contradetto ricorreral Configlio, fia tenuto di citare pritna j. medefimi Confervatori, iquaÜ came Ccnfori, e Contradittori informino perfonalmente cor»un’Au vocato i Coniîglieri, & alfiftano aile caufc ne’ Configli Or-dinario, e compito con far 1 ’iílanze necefsarie., azcioche i Preten-denti o fiano efelufi, o rifacciano le Prove conforme parera gíu-ílo,& opportuno: E quando alciino de gli efduíi dal ConfiglioCompito mtroducefse la caufa nella Curia Romana, oltre l’efseruil'Ambafciator ordinario, acui appartieneper proprio officio fimi-le cura , fiano obligadgl’ iílefsi Conferuatori far le diligenze nece-íarie pér difender le fentenze de il’ iftefsoConfiglio, mandando lefcritture, e fomminiftrandoil d anaro bifognevole per gli Avvoca-ti, e Sollecitatori, & altre fpefe fin alia difinitiva fenxenza » Ve»nendo pero le Prove ammefse dal Compito , non polsano i Con-feruatori appelkurfi da tale fentenza, ma ne lafciano iî penfiero a’Contradicenti,, ncl qual cafo redi nel íuo vigore quello, che viendifpofto in materia di. contradictione dall’ Ordinatione t ó> delConfiglio .
Finalmente par provedere alie fpefe neeeßarie per la fuffifienza c¿í]'1 íd-di que fio Tribunale tanto importante alia riputatioie della Religio- U^Kobune fenza aggravio, & interefse del Teíoro, fi ftabili che chiun-^.*^que pretende efser ricevutO' in un o>de' predetti tre ftati,. ancorche ¿¡“ontrí-fia di gratia prima di prefenta-r le fue Prove nelle Lingue , o Prio ■ b¡njun 0 .rato, efsendo. d’et à maggiore , e compita paghi inmmo de ’det tiConferuatori feudi 5 . I Paggi del Gr. maeftro paghmo ícudi. io<
& i Dilpenfati per minor etáfeudi 15 . Né pofsano le Prove el-fer aperte prima d apparite detta pagamento,. altrimonri i Procu-ratori cidic Lingue, c Priorati fiano tenuti a pagare del propria ..