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Statuten für den Österreichisch-Kaiserlichen Orden der Eisernen Krone
Entstehung
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innalzati al rango di Baroni, e quelli della terza ali’ Ordine equestre; gli unie gli altri senza pagamento di tasse.

§. XXII.

Tiene ordinato a tutti i Dicasteri di aggiungere, nelle spedizioni ehe avcs-sero a fare ad un Cavaliere del! Ordine, agli altri titoli che gli competono,anche quello dell’ Ordine.

§. XXIII.

Togliamo ancora che quando in nome del Gran Maestro si spediraimoDecreti ai Cavalieri della prima classe, siano essi, in dimostrazione maggioredella Nostra grazia ed affezione, distinti colla denominazione di Nostri Cugini.

§. XXIT.

E Nostra volontà finalmente che gli Ordini di S. Stefano e di Leopoldo,considerati qual corpo, preeedano nel rango 1’ Ordine della Corona di ferro,allorquando nel medesimo giorno verranno conferiti Ordini di queste trespecie; e percio il Cavaliere di S. Stefano precederá il Cavaliere di Leopoldo,e questi, quello della Corona di ferro, della medesima categoria; in tuttoil rimanente saranno questi tre Ordini riguardati come uguali ; e solo tra leGran Croci o Cavalieri della prima classe, tra i Commendatori o Cavalieridella seconda classe, tra le piccole Croci o Cavalieri della terza classe, no-minati in diversi tempi, 1’ anzianità dell’ installazione sarà quella che déter-minera il loro rango.

Questo sono le leggi ed ordinanze sopra le quali è fondato Y Ordinedei Cavalieri della Corona di ferro.

Siceome vogliamo Noi stessi in ogni tempo osser varíe, cosi pure i Nostrisuccessori al Trono saranno obligati ad osservarle costantemente fino a tantoche, variando l’indole dei tempi e le circostanze, non fosse da Noi o daEssi riconosciuta la nécessita di farvi dei cambiamenti; e se contro la Nostraaspettativa nascessero dubbj o difficoltà intorno ad esse, riserbiamo a Noied ai Nostri successori alla dignità di Gran Maestro il diritto di emanare glischiarimenti opportuni, non che quello di fare a queste leggi ed a questiStatuti tutte quelle addizioni che saranno giudicate confacenti ad accrescerelo splendore ed a promuovere il bene del! Ordine.

Ad oggetto finalmente che tutto questo sia conservato e tramandatoalla più remota posterità, abbiaino ordinato che di questi Statuti siano

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